Onorevoli Colleghi! - Nella precedente legislatura, la XIII Commissione della Camera dei deputati aveva avviato l'esame di alcune proposte di legge volte a favorire la semplificazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Un lavoro che aveva visto l'impegno unitario dei vari gruppi parlamentari consapevoli della necessità di fornire a un settore sottoposto a un forte processo di riorganizzazione e di ristrutturazione alcune risposte in grado di migliorarne l'efficienza e la competitività.
      Scopo della presente proposta di legge è quello di riavviare quel lavoro che purtroppo non ha trovato una conclusione positiva.
      L'approvazione del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013 e del nuovo regolamento per il Mediterraneo da parte della Commissione europea accelerano un processo di modernizzazione che ha bisogno di essere sostenuto e accompagnato dalla semplificazione amministrativa e burocratica della legislazione nazionale. Nell'articolato della proposta di legge si riprendono, perciò, alcune proposte che già unitariamente la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati aveva condiviso, come la costituzione dei centri per l'assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, e si introducano nuove misure di semplificazione che si illustrano di seguito.
      L'articolo 1 abroga gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 153 del 2004, che hanno istituito il registro dei pescatori marittimi e quello delle imprese di pesca. Il registro imprese di pesca (RIP) risulta

 

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infatti essere un doppione del Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle quali attualmente vengono già inviati l'elenco dei soci e degli amministratori e le modifiche statutarie, mentre gli ulteriori dati presenti nel RIP sono già contenuti nell'archivio delle licenze di pesca.
      L'abolizione del registro dei pescatori marittimi è invece giustificato dal fatto che tale strumento risulta non più adeguato rispetto alla riforma del mercato del lavoro, che ha cambiato il contesto socio-economico.
      L'articolo 2, al comma 1, si propone di ridurre i lunghi tempi di attesa, necessari per ottenere da parte degli enti previdenziali l'accertamento di cui all'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, che comportano per le imprese inutili perdite di tempo e di denaro. Il procedimento proposto faciliterebbe l'iter procedurale senza inficiarne la ratio.
      Il comma 2 interviene sull'applicazione della normativa vigente per la demolizione di natanti che, nel caso di trasferimento della licenza di pesca su di un'altra imbarcazione, prevede comunque l'effettuazione del predetto accertamento. Ma, se l'obbligatorietà di tale accertamento appare giustificata al momento della demolizione, per certificare la corretta posizione contributiva dell'armatore, essa non lo è nel caso di trasferimento di licenza, essendo in tal caso sottointesa la prosecuzione dell'attività: solo al momento della definitiva cessazione si porrà la necessità di verificare la correttezza della posizione contributiva dell'armatore.
      L'articolo 3 prevede che i tributi speciali per servizi resi dal Ministero dei trasporti non si applicano alle unità da pesca. Tali tributi, infatti, generano, solo oneri impropri per le imprese e non portano alcun beneficio al bilancio dello Stato.
      L'articolo 4 prevede l'istituzione dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP). Si tratta di una necessità del settore dell'economia ittica, in considerazione del fatto che, data la specificità della normativa, vi sono pochi professionisti in grado di fornire adeguata assistenza tecnica alle imprese di pesca, singole o associate.
      L'articolo 5 prevede la possibilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con i CASP le convenzioni che si rendono necessarie sia per la gestione del settore sia per l'impostazione di azioni strumentali finalizzate all'organizzazione della produzione e dell'offerta in generale.
      L'articolo 6 dispone che gli importi delle autorizzazioni alle pesche speciali versati all'entrata del bilancio dello Stato siano destinati all'attuazione delle azioni relative all'associazionismo e alla cooperazione previste dal Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
      L'articolo 7 estende l'esenzione dall'imposta di bollo, stabilita per il settore agricolo, anche alla pesca e all'acquacoltura.
      L'articolo 8, al fine di sanare la sproporzione esistente fra colpa e sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo, integra l'articolo 1193 del codice della navigazione, riducendo a un quarto le sanzioni comminate alle navi da pesca.
 

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